| Che cosa serve per inoltrare la richiesta di "cessione del V dello stipendio"?
| | Si deve far compilare dall'Amministrazione di appartenenza l'apposito certificato di stipendio o salario, modulo che può essere ritirato presso i nostri uffici o scaricato direttamente dal nostro sito. | | | | Il finanziamento può essere concesso anche a dipendenti che abbiano subito protesti?
| | Il finanziamento, regolato dal D.P.R. n° 180 del 05/01/1950, può essere concesso anche in presenza di protesti, pignoramenti, prestiti o precedente cessione del V dello stipendio. | | | | Il prestito può essere estinto in via anticipata?
| | La cessione del V dello stipendio può essere estinta prima della sua naturale scadenza. L’estinzione anticipata comporta il recupero, da parte del cedente stesso, degli interessi scalari non ancora maturati pattuiti nel contratto. | | | | La rata mensile rimane invariata per tutta la durata così come il tasso d’interesse?
| | La rata è costante e il tasso è fisso per tutto il periodo di ammortamento. | | | | Quali documenti bisogna presentare per richiedere il prestito?
| Occorre presentare il certificato di stipendio o salario in duplice copia sottoscritto dall'Amministrazione di appartenenza, l'ultima busta paga, un documento d'identità ed il codice fiscale. | | | | Quale somma si può ottenere e qual’è la durata massima del prestiti?
| | L’Ammontare varia in funzione della quota massima cedibile (1/5 dello stipendio netto percepito) e della durata del prestito che può essere contratto per un periodo compreso fra 2 e 10 anni. | | | | Cosa si verifica se si ha già una cessione del V dello stipendio in corso?
| | Come disposto dal D.P.R. n° 180 del 05/01/1950, la cessione in corso dovrà essere obbligatoriamente estinta. Il residuo debito della stessa viene detratto dal netto ricavo della nuova operazione per essere versato a favore dell’Ente titolare del precedente prestito per la sua estinzione. | | |
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